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OLFATTORIO SRL riconosce l’istituto del Whistleblowing quale fondamentale misura per la prevenzione, gestione e risoluzione (per quanto possibile) di fatti e atti illeciti, di corruzione e non-trasparenza riguardanti la nostra organizzazione.
Il D.lgs n.24 del 10 marzo 2023 prevede e tutela “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto è volto a potenziare la protezione del segnalante che comunica informazioni sulle violazioni riscontrate nel proprio contesto lavorativo. La normativa tutela non solo gli individui che lavorano all’interno dell’organizzazione di riferimento bensì anche segnalanti esterni alla stessa e, per tale ragione, il canale di segnalazione è per definizione “aperto”.
OLFATTORIO SRL si pone l’obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire la scoperta di comportamenti, azioni o omissioni che danneggiano l’interesse pubblico, i diritti delle persone e l'azienda.
I riferimenti normativi al Whistleblowing sono molteplici:
A.I soggetti della tutela del Whistleblowing
La presente Procedura si applica alle segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche effettuate dai seguenti soggetti che, nel contesto lavorativo, sono venuti a conoscenza di violazioni:
La tutela, anche dal punto di vista della riservatezza, viene riconosciuta anche a soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, dirette e indirette, in ragione del ruolo assunto nel processo della segnalazione, tali soggetti possono essere:
Non sono oggetto di segnalazione:
Ai fini della segnalazione è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, sia ragionevolmente convinto (e non necessariamente certo) dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi.
La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere circostanziata e contenere il maggior numero di informazioni al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute verifiche. Infatti, è necessario che risultino chiare:
Conformemente con quanto previsto dalle disposizioni normative, OLFATTORIO SRL designa un Ricevente delle Segnalazioni, con il compito di:
Qualora un Ricevente delle Segnalazioni sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l’imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni saranno designate a un altro Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione.
Le segnalazioni devono essere trasmesse in via prioritaria attraverso il canale interno messo a disposizione dall’Azienda o, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, mediante il canale esterno gestito dall’ANAC, le divulgazioni pubbliche o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Il canale interno per effettuare le segnalazioni è costituito da un portale accessibile tramite il seguente link recuperabile dal sito internet: https://olfattorio.smartleaks.it/#/
Il portale consente di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale ed è gestito dai Riceventi formalmente nominati, ovvero i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza.
I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi e devono ricomprendere:
I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.
In relazione alla gestione delle segnalazioni whistleblowing tramite piattaforma informatica, il portale di OLFATTORIO SRL assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ANAC.
Ai fini della segnalazione, il Segnalante è tenuto ad utilizzare la piattaforma messa a disposizione dall’Azienda.
Nel contesto della segnalazione, sia orale che scritta, il Segnalante deve fornire, fin ove possibile, gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.
La segnalazione scritta deve contenere i seguenti elementi:
Il Segnalante, inoltre, in ogni momento può comunicare con il Ricevente della Segnalazione e scambiare ulteriori allegati attraverso la sezione “Commenti”.
Le persone preposte alla ricezione e gestione delle segnalazioni devono svolgere le seguenti attività:
Le Segnalazioni possono essere trasmesse direttamente all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) in conformità a regole operative da loro definite. In tal modo, può segnalare all’Autorità violazioni delle norme direttamente applicabili di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
A.Valutazione formale
Il Ricevente delle Segnalazioni si occupa preliminarmente della valutazione formale della ricevibilità della segnalazione stessa in coerenza con quanto definito nella presente procedura, anche attraverso successivi contatti con il Segnalante finalizzati all’ottenimento di informazioni più complete, ove necessario.
Stante quanto sopra, il Ricevente delle Segnalazioni comunica al Segnalante, entro 90 giorni (attraverso la stessa modalità di ricezione della Segnalazione), l’esito della Segnalazione.
B.Valutazione sostanziale
La valutazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, della dignità del personale, della normativa in termini di protezione dei dati personali, dei principi di legge in materia di lavoro e della disciplina contrattuale di settore.
La valutazione di merito della segnalazione viene effettuata dallo stesso il Ricevente delle Segnalazioni e si sostanzia nell’accertamento dei fatti ivi riportati, tramite lo svolgimento di ogni attività opportuna e l’eventuale coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti, del Segnalante e del Segnalato.
Nel caso in cui la segnalazione venga reputata infondata, il soggetto Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare tranne qualora si ravvisi una fattispecie diffamatoria, caso in cui verrà valutata l’eventualità di procedere con l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, demandando le fasi successive al Consiglio di Amministrazione.
Il Segnalato ha il diritto di essere messo a conoscenza dell’esistenza di un procedimento personale nei propri confronti e - fatti salvi i casi di palese infondatezza della Segnalazione - è invitato a trasmettere in forma scritta le proprie memorie circa i fatti oggetto di Segnalazione, entro 7 giorni dalla comunicazione.
Il Segnalato può essere anche ulteriormente invitato dal Ricevente delle Segnalazioni a raffrontarsi direttamente sull’oggetto della Segnalazione, contribuendo all’analisi del caso e apportandovi gli elementi dallo stesso ritenuti opportuni e necessari.
Fatti salvi casi di estrema rilevanza è verosimile che sia da escludere, nell’ambito delle indagini, una fase di confronto diretto tra Segnalante e Segnalato (anche se il Segnalante da proprio consenso a rivelare la propria identità).
C.Conclusione del processo di valutazione
Raccolti tutti gli elementi necessari e conclusa la propria valutazione, il Ricevente delle Segnalazioni predispone una relazione contenente i seguenti elementi minimi:
Nel caso vengano accertate le violazioni oggetto della Segnalazione, il Consiglio di Amministrazione valuta l’eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.
Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di Segnalazione, è previsto un trattamento attenuato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del Segnalante risulti di particolare e critica gravità.
Qualora oggetto della Segnalazione sia un Ricevente della Segnalazione (che sia uno o che sia parte del gruppo dei Riceventi) e la Segnalazione venga ritenuta fondata e rilevante, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a sostituire con effetto immediato il Ricevente oggetto della Segnalazione, fino a che le indagini interne non porteranno alla sua destituzione permanente o alla restaurazione del suo ruolo.
Il processo sin qui descritto deve essere concluso nel più breve tempo possibile, secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione, al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la Società. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della Segnalazione, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati in cui l’esame e la valutazione della Segnalazione possa estendersi fino a 180 giorni.
I soggetti coinvolti nella valutazione (Segnalante, Segnalato ed eventuali testimoni) possono richiedere modifiche, integrazioni, aggiornamenti o cancellazione dei dati raccolti quando i dati personali non sono più necessari in relazione allo scopo per il quale erano stati raccolti o altrimenti trattati.
A.Tutela della riservatezza
L’articolo 12 del D.lgs 10 marzo 2023, n. 24 l’obbligo di riservatezza prevede che:
Fanno eccezione i seguenti casi:
B.Divieto di ritorsione
Ai sensi della presente procedura, il personale che effettua una Segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla Segnalazione.
L’articolo 17 del D.lgs del 10 marzo 202, n. 24 individua come ritorsioni le seguenti fattispecie:
L’adozione di misure ritorsive e discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
Il personale che ritiene di aver subito una discriminazione deve darne notizia circostanziata al Ricevente della Segnalazione che, accertata la fondatezza, segnala la casistica al Consiglio di Amministrazione, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.
E’ altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.
C.Legge 30/11/2017, n. 179 in materia di whistleblowing
Fatti salvi i richiami alle previsioni contenute nel Codice Civile, il Legislatore è intervenuto nel Novembre 2017 con una norma specifica (collocata all’interno dello Statuto dei Lavoratori) che disciplina la tutela dei lavoratori che siano autori di Segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
La disciplina, partendo dal settore pubblico, allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, modificando le previsioni di cui al D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, introducendo le previsioni circa la definizione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti, con l’obbligo di prevedere canali riservati di presentazione, da parte dei vertici degli enti.
L’art. 2 si sofferma poi sui comportamenti discriminatori e il ruolo del datore di lavoro in tali casi.
L'art. 3 del provvedimento infine introduce, in relazione alle ipotesi di Segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.
Nel corso dell’esame della Segnalazione di cui al paragrafo 5, l’identità del presunto responsabile non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli necessariamente coinvolti nel processo di Segnalazione ed esame della stessa. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
Ad esito della procedura d’esame della Segnalazione, il Ricevente della Segnalazione, nel valutare l’adozione di determinati provvedimenti, può adottare ulteriori misure a tutela della riservatezza del Segnalato.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è considerata una violazione del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del Codice Penale o ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente Regolamento.
Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di Segnalazione, è cura del Ricevente della Segnalazione garantire:
La documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare è archiviata e conservata per cinque anni a cura del Ricevente della Segnalazione, ovvero dei suoi sostituti.
È tutelato, ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.
Per favorire l’uso dei sistemi interni di Segnalazione e la diffusione di una cultura della legalità, l’Azienda assicura che il personale sia informato in maniera chiara, precisa e completa sulle previsioni del presente Regolamento e in particolare circa il procedimento di Segnalazione interno e i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione.
Il personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l’altro, l’indicazione dell’origine dei dati personali (secondo le norme contenute nel Regolamento GDPR 679/2016), non trova applicazione con riguardo all’identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.
Gentile Interessato, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente desideriamo informarla che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti per il trattamento dei suoi dati personali forniti attraverso il Portale Segnalazioni - Whistleblowing.
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Categorie di dati personali trattati: Il Portale Segnalazioni - Whistleblowing raccoglie esclusivamente, ove conferiti, i dati identificativi di natura comune, quali dati anagrafici (nome, cognome), dati di contatto (email, telefono), contenuti nella segnalazione, all’interno della quale l’Interessato (altrimenti definito il “Segnalante” o il “Whistleblower”) può comunicare eventuali dati particolari e/o dati giudiziari.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi (D.lgs. 24/2023 e dalla legge 179/2017) al fine di consentire la gestione delle attività di indagine necessarie a valutare le segnalazioni riguardanti violazioni di norme interne e/o esterne, contenute nel Codice Etico, nell’eventuale Modello 231 e nella normativa applicabile.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati sarà svolto secondo il principio di minimizzazione, da soggetti autorizzati, formalmente designati e adeguatamente formati e verrà effettuato attraverso l’uso di supporti informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati raccolti, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Portale Segnalazioni - Whistleblowing garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del segnalante, che non potrà essere rivelata senza il suo espresso consenso a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR, anche tramite l'uso di comunicazioni crittografate, ad eccezione dei casi in cui (I) la segnalazione risulti infondata ed effettuata al solo scopo di nuocere al segnalato o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del segnalante; (II) l’anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, etc.); (III) nella segnalazione vengano rivelati fatti tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano dovuta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.).
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Categorie di destinatari dei dati personali. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dai Riceventi (whistleblowing) nominati.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 24 del 2023. Inoltre i Suoi dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
In quanto interessato Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
Ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere inoltre l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o trattati; la portabilità dei dati.
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